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Skyline di Dubai al tramonto, tema della fiscalità internazionale per chi possiede un immobile negli Emirati
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Italia–Emirati: la convenzione contro le doppie imposizioni

06 ottobre 2026 · 7 min di lettura

Sì, tra Italia ed Emirati Arabi Uniti esiste una convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito: è stata firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 309 ed è in vigore dal 5 novembre 1997 (fonti: Normattiva e Ministero dell'Economia e delle Finanze, consultate il 6 ottobre 2026). Serve a evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte e, se una persona risulta residente in entrambi gli Stati, stabilisce con l'articolo 4 quale dei due prevale.

Non è però una scorciatoia fiscale: non sostituisce la prova di dove vivi davvero e non cancella le imposte italiane se resti residente in Italia. Qui trovi cosa dice per chi ha un immobile a Dubai, con rimandi agli approfondimenti. Sono informazioni generali con fonti ufficiali, non una consulenza fiscale: il tuo caso va visto con un commercialista.

Cosa fa la convenzione

L'Agenzia delle Entrate descrive le convenzioni bilaterali come strumenti per eliminare le doppie imposizioni sui redditi dei rispettivi residenti e per prevenire evasione ed elusione (pagina «Accordi sulle doppie imposizioni», aggiornata all'11 giugno 2026). Quella con gli Emirati si applica, secondo l'articolo 1, alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati e riguarda le imposte sul reddito (articolo 2), comprese quelle sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

  • Distribuisce il potere di tassare: per ogni tipo di reddito dice quale Stato può imporlo (quello di residenza, quello della fonte, o entrambi).
  • Elimina la doppia imposizione: se due Stati possono tassare lo stesso reddito, lo Stato di residenza deve riconoscere un credito per l'imposta pagata all'altro (articolo 23).
  • Risolve i casi di doppia residenza: l'articolo 4 indica i criteri per decidere di quale Stato sei residente ai fini della convenzione.
  • Prevede lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei due Stati (articolo 26).

Doppia residenza: cosa dice l'articolo 4

Se per le leggi interne di entrambi gli Stati sei residente, l'articolo 4, paragrafo 2, applica nell'ordine questi criteri: lo Stato in cui hai un'abitazione permanente; se l'hai in entrambi, quello in cui hai le relazioni personali ed economiche più strette (centro degli interessi vitali); poi il luogo di soggiorno abituale; poi la nazionalità. Se nemmeno la nazionalità decide, le autorità competenti dei due Stati risolvono la questione di comune accordo. Sono criteri di fatto, non un conteggio di giorni.

Il paragrafo 1 dello stesso articolo definisce «residente» chi è assoggettato a imposta in uno Stato in base a domicilio, residenza, sede di direzione o criteri analoghi. Come questo requisito si applichi a una persona fisica emiratina, visto che gli Emirati non hanno un'imposta sul reddito delle persone fisiche, è uno dei punti da far valutare a un professionista.

Cosa NON fa: nessuna scorciatoia

  • Non ti rende non residente in Italia. La residenza fiscale si decide con la legge italiana (articolo 2 del TUIR, come lo legge l'Agenzia con la circolare 20/E del 4 novembre 2024) e con i fatti: dove abiti, dove sono famiglia e relazioni, dove sei presente. Il percorso è nella guida a trasferirsi a Dubai dall'Italia.
  • Non sostituisce la prova. L'iscrizione all'AIRE, il visto o l'Emirates ID non bastano da soli: l'articolo 4 interviene solo dopo, quando entrambi gli Stati ti considerano residente, e guarda abitazione e interessi vitali.
  • Non dà un'esenzione automatica. Dire che un reddito è «imponibile» in uno Stato non vuol dire che quello Stato lo tassi: gli Emirati non applicano un'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma questo non sposta in automatico la tassazione fuori dall'Italia.
  • Non copre ogni imposta. L'articolo 2 elenca imposte sul reddito (per l'Italia IRPEF, IRPEG e ILOR, nel testo del 1995). Imposte come l'IVIE sul valore degli immobili all'estero non sono nell'elenco: vedi IVIE e quadro RW.

Redditi da immobili a Dubai: cosa dice l'articolo 6

L'articolo 6 prevede che i redditi che un residente di uno Stato ricava da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'altro Stato. Il paragrafo 3 precisa che vale per l'uso diretto, la locazione e ogni altra forma di utilizzazione dell'immobile. Quindi l'affitto di un appartamento a Dubai incassato da un residente italiano può, per la convenzione, essere tassato a Dubai: in pratica gli Emirati non applicano un'imposta sul reddito alle persone fisiche, e secondo l'Autorità federale delle tasse i redditi immobiliari delle persone fisiche sono fuori dall'imposta sulle società (fonti: u.ae e tax.gov.ae, consultate il 6 ottobre 2026).

Il risultato è questo: se sei residente in Italia, il tuo reddito mondiale resta tassabile in Italia (articolo 3 del TUIR, richiamato dalla circolare 20/E). La convenzione, all'articolo 23, paragrafo 2, dice che l'Italia può includere nella base imponibile i redditi imponibili negli Emirati e deve detrarre l'imposta sul reddito pagata negli Emirati, entro il limite della quota di imposta italiana relativa a quei redditi. Se negli Emirati non hai pagato un'imposta sul reddito, non c'è niente da detrarre. Come si tassa in Italia l'affitto lo trovi in tasse sulla rendita immobiliare a Dubai; per le locazioni brevi e la gestione operativa c'è Cosmica Rentals.

Plusvalenze: cosa dice l'articolo 13

L'articolo 13, paragrafo 1, stabilisce che gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato in cui i beni si trovano. Per un appartamento a Dubai, la vendita può quindi essere tassata a Dubai; per gli altri beni (articolo 13, paragrafo 4) la tassazione spetta allo Stato di residenza di chi vende. Anche qui «imponibile» non significa «tassato»: se non c'è un'imposta emiratina sulla plusvalenza e resti residente in Italia, il tema si sposta sul trattamento italiano della plusvalenza, che trovi in plusvalenza su un immobile a Dubai (in arrivo).

Credito d'imposta estero: l'articolo 165 del TUIR

La norma italiana che dà effetto alla detrazione è l'articolo 165 del TUIR (credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero). Il comma 1 ammette in detrazione dall'imposta netta le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sui redditi esteri, fino alla quota di imposta italiana corrispondente; il comma 8 esclude la detrazione se i redditi esteri non sono indicati nella dichiarazione. Dal 1° gennaio 2027 il TUIR è sostituito dal Testo unico approvato con il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026): la stessa regola passa all'articolo 185, che al comma 1 riprende il testo. Il credito richiede un'imposta estera effettivamente pagata: se a Dubai non paghi imposte sul reddito, non c'è credito.

Come si lega a residenza fiscale, AIRE e «zero tasse»

  • Se resti residente in Italia: i redditi da Dubai vanno dichiarati in Italia. La convenzione non cambia l'obbligo; evita solo che tu paghi due volte. Il quadro è in tasse e residenza fiscale UAE per gli italiani.
  • Se ti trasferisci davvero: l'AIRE è un passaggio necessario, ma conta la realtà dei fatti. Se risulti ancora residente per l'Italia e anche per gli Emirati, interviene l'articolo 4.
  • Sul tema «zero tasse»: gli Emirati non hanno un'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma esistono IVA e imposta sulle società, e l'Italia continua a tassare i residenti. Vedi «zero tasse» a Dubai.

Domande frequenti

C'è una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati?

Sì. È stata firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 309 e, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è in vigore dal 5 novembre 1997. Riguarda le imposte sul reddito e stabilisce quale Stato può tassare ogni tipo di reddito.

La convenzione mi permette di non pagare tasse in Italia sull'affitto di Dubai?

No, non automaticamente. L'articolo 6 dice che l'affitto è imponibile nello Stato dove si trova l'immobile, ma se sei residente in Italia l'Italia può includerlo nella base imponibile e detrarre l'eventuale imposta sul reddito pagata negli Emirati (articolo 23). Il caso concreto va verificato con un commercialista.

Cosa succede se per Italia ed Emirati sono residente in entrambi?

L'articolo 4 della convenzione applica in ordine: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità; se non basta, decidono di comune accordo le autorità dei due Stati. Il risultato dipende dai fatti e va documentato.

Che differenza c'è tra la convenzione e il credito d'imposta estero?

La convenzione decide quale Stato può tassare un reddito; il credito d'imposta (articolo 165 del TUIR, dal 2027 articolo 185 del nuovo Testo unico) è lo strumento italiano con cui si scala dall'imposta italiana quella pagata all'estero a titolo definitivo. Senza imposta estera pagata non c'è credito.

La convenzione vale ancora dal 2027, con il nuovo Testo unico?

Il nuovo Testo unico sostituisce il TUIR dal 1° gennaio 2027 e cambia la numerazione delle norme interne (per esempio il credito estero passa all'articolo 185), ma la convenzione è un trattato separato. Per eventuali novità conviene verificare le fonti ufficiali e sentire un professionista.

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